Fisco e contabilità

Canone unico, consegnatari e rapporti con partecipate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Applicazione canone unico patrimoniale

Le «terre di originaria proprietà̀ collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune o di una frazione, imputate o possedute da Comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate» costituiscono beni collettivi, appartenenti alle comunità insediate sul territorio di riferimento. Esse afferiscono, insieme ad altre tipologie di beni collettivi previsti dalla legge, al “demanio o patrimonio civico”, che costituisce una categoria non sovrapponibile a quelle del demanio comunale e del patrimonio indisponibile dei comuni. Il canone unico patrimoniale, nelle fattispecie di occupazione di aree e spazi pubblici, è applicabile dai Comuni ai soli beni del demanio comunale e a quelli del patrimonio indisponibile dell’ente. Consequenzialmente, il canone unico non può, pertanto, trovare applicazione nelle ipotesi di temporanea occupazione delle stesse terre di proprietà collettiva.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 86/2024

Consegnatari

La giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a costituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità e quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell’unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all’esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 48/2024

Conciliazioni rapporti con partecipate

Al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile. Ne consegue, quindi, che «il regime dei crediti-debiti tra l’Ente e le sue partecipate è soggetto alla regola della “doppia asseverazione” che ove risultino carenti possono, “mettere in dubbio l’attendibilità delle relative previsioni» di bilancio. È necessario ribadire che la verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate. In caso quindi di mancata riconciliazione, l’ente locale dovrebbe operare un apposito accantonamento a fondo rischi, allo scopo di riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggiore debito o minore credito fosse stato correttamente contabilizzato, mentre la società dovrebbe procedere agli opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti qualora avesse registrato crediti superiori ai residui passivi risultati dalle scritture contabili dell’ente locale.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 31/2024

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