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Milleproroghe, in arrivo novità per spettacoli pubblici e dehor

Modifiche rilevanti per le attività economiche di competenza comunale, in particolare del Suap

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di Pippo Sciscioli

Novità in arrivo per spettacoli dal vivo e dehor per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la imminente conversione in legge del decreto Milleproroghe, che arriverà entro fine mese. Il Senato ha approvato il Ddl 452 che ora passa alla Camera per il voto finale.

Pubblici Spettacoli
Qui la modifica più rilevante fra le attività economiche di competenza comunale, in particolare del Suap. L'articolo 7-sexies del testo della legge prevede il ripescaggio dell'articolo 38-bis del Dl 76/2020 ma con sostanziali novità. La nuova disciplina darà la possibilità di organizzare pubblici spettacoli non solo più dal vivo, come nell'originario testo, ma anche proiezioni cinematografiche, oltre a concerti, rassegne teatrali, musical eccetera, con una semplice Scia presentata al Suap, fino a 1000 spettatori e che potrà svolgersi dalle ore 8,00 e fino alle ore 1,00 (non più sino alle 23) e senza la necessità per il Comune di convocare la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio del parere ai fini della certificazione di agibilità (articolo 80 del Tulps) sui locali o i luoghi sede di svolgimento dello spettacolo.
La fattispecie non si applica comunque nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Alla Scia dovrà essere allegata una relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti l'osservanza dei requisiti di sicurezza di luogo e degli impianti.
L'attività potrà essere iniziata dalla data della presentazione della Scia al Comune che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
L'articolo 38-bis del Dl 76/2020, valido inizialmente al 31/12/2021, era stato ripreso dalla legge 52/2022 ma con validità fino a tutto il 2022. Con la prossima legge, quella che avrebbe dovuto essere una disciplina transitoria si consolida, con buona pace delle imprese del settore; secondo altri, con qualche rischio per la sicurezza pubblica.

Dehor
In base all'articolo 1, comma 22-quinquies della nuova legge, per i dehors continuerà a non essere necessaria fino al 31/12/2023, per i soli titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande secondo la legge 287/91, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica del Comune (articolo 146 del Dlgs 42/2004), previo parere della Soprintendenza o, a seconda dei casi, il parere di quest'ultima ex articolo 21 dello stesso codice del paesaggio. L'attuale regime, originariamente introdotto dalle prime disposizioni normative anti Covid risalenti al 2020 e da ultimo confermato con modifiche prima dal Dl 144 del 23 settembre e poi dall'articolo 1, comma 815 della legge 197/2022 fino al 30 giugno prossimo, prevede un regime semplificato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi. Quindi, si avrà che:
1) la disciplina semplificata per l'occupazione di suolo pubblico resta limitata ai soli pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti bevande di cui alla legge 287/1991 e cioè bar, ristoranti, pizzerie, bracerie, osterie, caffetterie e contempla esclusivamente l'utilizzo di strutture amovibili quali tavolini, sedie, dehors, ombrelloni, pedane, pergotende. Non rientrano dunque chioschi e gazebo, quali strutture fisse;
2) i gestori, previo pagamento del relativo canone unico patrimoniale, dovranno presentare al Suap del Comune l'istanza di occupazione di spazi all'aperto, allegando la sola planimetria e senza la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica del Comune o il parere della Soprintendenza.

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