I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Tariffe rifiuti differenziate per le diverse destinazioni dei locali

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La tariffa della Tia (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) applicata alle superfici con diversa destinazione d’uso e qualificate da una propria individualità, rispetto a quelle in cui si svolge l’attività principale, deve essere diversificata.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9646, depositata il 10/04/2024, ha affrontato la questione della correttezza dell’applicazione di una tariffa della tassa sui rifiuti unica per tutte le superfici di uno stabilimento industriale e, quindi, anche in relazione a quelle superfici non direttamente ed immeditatamente destinate all’attività produttiva, in ragione di un criterio di strumentalità e funzionalità di queste aree rispetto alla stessa. Valutando se non sia piuttosto più corretto applicare delle tariffe diversificate in base all’effettiva destinazione di utilizzo delle singole superfici che compongono il compendio produttivo, a prescindere dal nesso strumentale e funzionale della stessa rispetto a quella, tipica, svolta dal contribuente nelle altre aree occupate, che caratterizzano l’attività esercitata, in questo modo frazionando e parcellizzando la tassazione in base alla puntale categoria di riferimento di ogni area.

La Corte di cassazione, seppure con riferimento alla Tia ha ritenuto che non sia corretta l’applicazione di una tariffa unica, ma che in realtà occorra tenere in considerazione l’effettiva attività svolta nelle diverse superfici, indipendentemente dal loro collegamento funzionale con l’attività principale. Secondo la Corte, la previsione normativa, peraltro successivamente mutuata dalla disciplina della tassa sui rifiuti, intende differenziare la tariffa applicata sulla base dell’effettivo utilizzo della superficie, in quanto questa si ricollega a una differente tipologia di rifiuti prodotti. Qualora si tratti di un’unità immobiliare distinta o comunque separata e a sé stante sul piano fisico/materiale dal resto del complesso immobiliare in cui si svolge l’attività del contribuente, qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività, deve essere applicata la specifica tariffa in relazione alla categoria catastale. Non va quindi utilizzato il principio della prevalenza, in base al quale la categoria tariffaria dell’attività principale svolta dal contribuente assorbe tutte le superfici collegate o funzionali alla medesima attività principale. La Corte ritiene che per “unità di superfice” debba intendersi quell’area dotata di completa autonomia fisica e strutturale, materialmente separata da quella principale cui eventualmente accede per l’esercizio di attività a quest’ultima strumentale e funzionale.

Si tratta di un principio che può applicarsi non solo alla ormai soppressa Tia, ma anche all’attuale Tari, le cui tariffe si basano, nel caso di adozione del metodo normalizzato, sullo stesso impianto normativo della Tia (il Dpr 158/1999). E che risolve la problematica di quale tariffa applicare a compendi immobiliari che, pur appartenendo allo stesso soggetto ed essendo tutti destinati a un’attività, hanno di fatto destinazioni funzionali distinte. Si pensi, ad esempio, a un complesso industriale formato dallo stabilimento, da magazzini, uffici, mense. La tesi della prevalenza porterebbe ad applicare la tariffa della categoria dell’attività principale a tutte le superfici possedute o detenute; al contrario, con la tesi opposta, si applica a ogni singola porzione funzionale dell’immobile, dotata di autonomia come sopra specificato, la specifica tariffa della categoria corrispondente alla destinazione.

Ovviamente gli effetti tributari sono molto differenti. Tuttavia, la tesi dell’applicazione di tariffe separate appare in effetti più coerente con lo spirito della norma, che intende differenziare il prelievo sulla base della tipologia dei rifiuti potenzialmente prodotti, in quanto agli stessi corrispondono costi del servizio differenti, a cui devono corrispondere prelievi diversi.

Va evidenziato, che l’attuale disciplina della classificazione dei rifiuti, introdotta dal Dlgs 116/2020, escludendo dalla tipologia dei rifiuti urbani quelli della produzione, determina il non assoggettamento al tributo delle superfici con destinazione produttiva, in quanto nelle stesse si producono rifiuti classificati come speciali e così anche dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali. Ciò limita l’imposizione a locali invece produttivi di rifiuti urbani, come ad esempio gli uffici, le mense, gli spacci, i magazzini diversi dai precedenti. In tal modo appare ancora di più corretto applicare il prelievo alle singole superfici in base alle tariffe delle effettive attività svolte e non anche la tariffa unica delle attività industriali (categoria 20) che pertanto, di fatto, in una simile ipotesi, non troverebbe sostanzialmente più applicazione.

(*) Vicepresidente Anutel

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SUMMER SCHOOL – 24-26/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

SUMMER SCHOOL – 7-9/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

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7/5/2024: imu ed aree fabbricabili nozioni generali ed agevolazioni riservate al comparto agricolo (10,00-12,00)

10/5/2024: il procedimento cautelare e il nuovo giudizio d' appello davanti alle corti tributarie (10,00-12,00)

13-14/5/2024: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione gia’ in possesso di qualifica (9,30-11,30)

15/5/2024: imposta di soggiorno e le novità dello statuto del contribuente (10,00-12,00)

21/5/2024: corso base per la comprensione e gestione accertativa nelle procedure di crisi da sovraindebitamento - I modulo (10,12,00)

28/5/2024: imu ed aree fabbricabili – applicazione dell’imposta alle categorie fittizie (10,00-12,00)

28/5/2024: corso base per la comprensione e gestione accertativa nelle procedure di crisi da sovraindebitamento - II modulo (15,30-17,30)

14/6/2024: le nuove modalità di svolgimento delle udienze davanti alle corti tributarie e i provvedimenti giurisdizionali: decreto, ordinanza e sentenza (10,00-12,00)

19/6/2024: imposta di soggiorno e contributo di sbarco: l’attività dell’ufficio tributi (10,00-12,00)

  VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

6/5/2024: amministrazione trasparente: quali documenti contabili vanno pubblicati, con quali modalità, tempi e procedure (10,00-12,00)

6/5/2024: agenti contabili e resa del conto (15,30-17,30)

9/5/2024: controllo contabile determinazioni dirigenziali (10,00-12,00)

10/5/2024: la dichiarazione irap 2024 degli enti locali (9,30-11,30)

22/5/2024: imposta di bollo 2024: stato dell’arte e analisi delle recenti novità (10,00-12,00)

31/5/2024: i vincoli di cassa alla luce della delibera Corte dei conti autonomie n. 17/sezaut/2023 (10,00-12,00)

4/6/2024: equilibri ed assestamento di bilancio (10,00-12,00)

17/6/2024: il deposito dei conti giudiziali tramite il portale sireco (15,30-17,30)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

3/5/2024: gli incarichi di collaborazione tra d.lgs. 36/2023 e d.lgs. 165/2001 (10,00-12,00)

17/5/2024: la programmazione dei fabbisogni di personale alla luce del dm 25 luglio 2023 e la capacità assunzionale (10,00-12,00)

23/5/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 1° parte (10,00-12,00)

4/6/2024: le assenze nel rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali 2^ parte (10,00-12,00)

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